Ministero:Indicazioni Operative per l'adozione dei libri di testo
Oggetto: Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2012/2013 – Indicazioni operative.
La scelta dei libri di testo nelle scuole statali di ogni ordine e grado costituisce rilevante
momento di espressione dell’autonomia professionale e della libertà di insegnamento dei
docenti e ha ormai trovato una compiuta regolamentazione ad opera della circolare
ministeriale 10 febbraio 2009, n. 16, che qui si intende integralmente richiamata, emanata
in applicazione della normativa primaria vigente.
Al fine di agevolare i collegi docenti nella scelta dei libri di testo, si ritiene utile fornire
alcune precisazioni, ferma restando la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola
primaria e ogni sei per la scuola secondaria di I e di II grado) delle adozioni.
Adozioni in forma mista
1. Le adozioni da effettuare nel corrente anno scolastico, a valere per il 2012/2013, presentano una novità di assoluto rilievo, in quanto, come è noto, i libri di testo devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet. Pertanto, per l’anno scolastico 2012/2013 non possono più essere adottati né mantenuti in adozione testi scolastici esclusivamente
cartacei.
A tale proposito, in relazione alla cadenza pluriennale delle adozioni, si forniscono le
seguenti indicazioni:
1.1. I libri di testo in adozione dall’anno scolastico 2008/2009 (in cui ha trovato per la
prima volta applicazione la legge n. 169/2008) devono essere sostituiti da testi in forma
mista o scaricabili da internet, nel caso in cui siano in forma interamente cartacea.
1.2. Il passaggio alla forma mista o interamente scaricabile da internet consente una
duplice scelta nel caso in cui risulti attualmente adottato un testo cartaceo: il
mantenimento del medesimo testo in forma mista o scaricabile da internet ovvero la scelta
di un diverso testo nelle medesime forme.
1.3.
I libri di testo in forma mista (o interamente scaricabili da internet), in adozione nel
corrente anno 2011/2012, devono essere mantenuti fino al termine del vincolo pluriennale.
Revisione degli ordinamenti
2. Come noto la scelta del collegio docenti non può essere modificata nell’arco dei periodi
temporali previsti, fatta salva “la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze”, presenti nel
caso di revisione degli ordinamenti scolastici.
2.1. Considerato che la recente adozione delle Indicazioni Nazionali per i licei e delle
Linee Guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali potrebbe non aver consentito
all’editoria scolastica l’integrale revisione dei testi già in uso, i collegi dei docenti
valuteranno l’opportunità di procedere ad una nuova scelta, qualora i testi in adozione si
rivelino non adeguatamente rispondenti agli obiettivi specifici di apprendimento, come
individuati nel nuovo ordinamento.
2.2. A seguito della recente pubblicazione dei “Traguardi per lo sviluppo delle
competenze e obiettivi di apprendimento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia
e per il primo ciclo di istruzione”, di cui al DPR 11 febbraio 2010, i collegi dei docenti,
limitatamente alle classi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, potranno
confermare ovvero modificare le adozioni relative a tale insegnamento, qualora i testi
ancora in uso non siano rispondenti ai nuovi specifici obiettivi di apprendimento.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
3
Tempi e modalità delle adozioni
Le adozioni dei testi scolastici, da effettuare nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti per le
scuole secondarie di I e di II grado, sono deliberate dal collegio dei docenti nella seconda
decade di maggio per tutti gli ordini e gradi di scuola.
Coerentemente con quanto previsto al punto 1.1, si richiama l’attenzione dei dirigenti
scolastici sulla esigenza di programmare con congruo anticipo tutte le attività ricognitive,
propedeutiche alla delibera del collegio dei docenti, soprattutto in ordine alla verifica della
forma (cartacea, mista o scaricabile da internet) dei testi attualmente in uso, al fine di
individuare quelli che potrebbero essere confermati e quelli che necessariamente devono
essere sostituiti. Quindi, è opportuno che tale ricognizione venga effettuata anche nelle
more della acquisizione delle novità editoriali.
In particolare, i dirigenti scolastici avranno cura di esercitare la necessaria vigilanza
affinché le adozioni dei libri di testo di tutte la discipline siano deliberate nel rispetto dei
vincoli di legge, assicurando in ogni caso che le scelte siano espressione della libertà di
insegnamento e dell’autonomia professionale dei docenti. Pertanto, eventuali attribuzioni
gratuite in qualunque forma, a favore dei docenti o dell’istituzione scolastica, non dovranno
in alcun modo condizionare il giudizio valutativo da parte del collegio docenti nella fase di
assunzione della delibera adozionale.
Infine le istituzioni scolastiche provvederanno ad affiggere all'albo dell'istituto e a
pubblicare nel proprio sito web e su “Scuola in chiaro” l'elenco dei libri di testo adottati,
distinguendo i testi obbligatori di ogni singola classe/sezione da quelli consigliati,
evidenziando che, per questi ultimi, l’eventuale acquisto non costituisce un obbligo, ma
rientra esclusivamente nella libera scelta delle famiglie e degli studenti.
Successivamente, secondo modalità definite dalla Direzione Generale per gli studi, la
statistica e i sistemi informativi, verranno fornite indicazioni per la comunicazione delle
adozioni effettuate.
I dirigenti scolastici avranno cura di consentire, relativamente alla scuola primaria, il
ritiro, da parte dei promotori editoriali, delle copie dei testi non adottati.
Non è consentito modificare le scelte effettuate dopo l’adozione delle relative delibere
da parte del collegio dei docenti, anche nel caso di diversa strutturazione della rete
scolastica che dovesse intervenire, a partire dall’anno scolastico 2012/2013, per effetto dei
piani di dimensionamento regionali adottati ai sensi della legge n. 111/2011, come
modificata dalla legge n. 183/2011.
I dirigenti di istituzioni scolastiche in cui, per il prossimo anno 2012/2013, risultino
iscritti alunni non vedenti o ipovedenti, provvederanno immediatamente a richiedere, ai
centri di produzione specializzati che normalmente curano la trascrizione e la stampa in
braille, i testi scolastici necessari, al fine di consentire l’acquisizione della disponibilità
dell’Ente Locale in ordine all’assunzione dei relativi oneri.
Si fa riserva, infine, di comunicare i prezzi di copertina dei libri di testo per la scuola
primaria e i tetti di spesa per la dotazione libraria delle scuole secondarie di I e di II grado.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo
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